Il 18 dicembre 2023 segna la scadenza per il saldo dell’IMU 2023, con l’acconto originariamente fissato al 16 giugno 2023. Tuttavia, per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o sede operativa in specifici territori indicati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (decreto alluvioni), è possibile pagare l’acconto di giugno entro il 10 dicembre 2023 (decreto-legge n. 132/2023).
In vista dell’imminente scadenza, è essenziale ripercorrere le regole chiave per il calcolo della base imponibile dell’IMU. In particolare per case e terreni.
L’imposta, ricordiamo, è dovuta per l’anno solare e si calcola in base alla percentuale e ai mesi di possesso dell’immobile durante l’anno.
La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto
Per i fabbricati iscritti in catasto, il calcolo della base imponibile IMU parte dalla rendita catastale. Tale rendita viene rivalutata del 5%, e il risultato viene moltiplicato per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. In dettaglio, questi i coefficienti attualmente in vigore:
- 160 – (categoria catastale A, tranne A/10)
- 80 – (categoria catastale A/10)
- 55 – (categoria catastale C/1)
- 160 – (categoria catastale C/2, C/6 e C/7)
- 140 (categoria catastale C/3, C/4 e C/5)
- 65 – (categoria catastale D, tranne D/5)
- 80 – (categoria catastale D/5).
Esempio
Si consideri una casa di categoria catastale A/1 con rendita catastale pari a 1.200 euro. In tal caso:
- Base imponibile IMU = (1.200 x 1,05) x 160 = 201.600 euro
Per il calcolo dell’IMU dovuta basta applicare alla base imponibile l’aliquota d’imposta prevista per la specifica categoria di immobile.
Il calcolo per i terreni
Per i terreni, si effettua una distinzione tra IMU terreni agricoli e IMU terreni edificabili. Nei terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Esempio
Si consideri un terreno agricolo con reddito dominicale pari a 200 euro.
In tal caso:
- Base imponibile IMU = (200 x 1,25) x 135 = 33,750 euro.
Per le aree edificabili, invece, la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici.
Sconti sulla base imponibile IMU per le case
La legge sull’IMU (commi 738-783 legge n. 160/2019) prevede una serie di sconti sulla base imponibile. In dettaglio è previsto uno sconto IMU 50% per:
- fabbricati di interesse storico/artistico
- fabbricati dati in comodato gratuito tra genitori e figli
- fabbricati inagibili/inabitabili.
A ciò, si aggiungono anche lo sconto IMU 50% per un solo fabbricato posseduto in Italia dal pensionato all’estero e lo sconto IMU immobili locati a canone concordato (abbattimento base imponibile del 25%).
Riassumendo
- il 18 dicembre 2023 scade il saldo IMU (l’acconto è scaduto il 16 giugno)
- il calcolo della base imponibile IMU è diverso a seconda della tipologia di immobile. In dettaglio:
- per i fabbricati iscritti in catasto, si rivaluta del 5% la rendita catastale e si moltiplica il risultato per un coefficiente che varia in funzione della categoria catastale
- per i terreni agricoli, si parte dal reddito dominicale, lo si rivaluta del 25% e si moltiplica il risultato per 135
- per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile IMU è data dal valore venale in comune commercio del terreno
- la legge prevede una serie di sconti IMU per le case.