Con la proroga al 30 settembre 2019, prevista a causa dei ritardi nel rilascio del software per gli ISA, slittano le scadenze dei pagamenti delle imposte dirette, Irap e IVA per i titolari di partita IVA. Nulla invece cambia, come chiarisce la risoluzione delle Entrate (numero 71 E del 2019), per chi decide di non aderire alla possibilità di proroga dei pagamenti. Di seguito i due calendari possibili per i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno aderito alla proroga a fine settembre.
La proroga, in pratica, riguarda tutti i soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal fatto che nei loro confronti si applichino gli Isa. Inoltre va a beneficio anche di coloro che dichiarano ricavi o compensi di un importo non eccedente il tetto massimo stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale.
Scadenze partita IVA: i pagamenti di settembre
Per i titolari di partita IVA tre sono le date da segnare nel calendario fiscale: il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (con il pagamento degli interessi rispettivamente dello 0,18% e dello 0,51%). Per tutti gli altri le date sono invece quelle del 30 settembre, 31 ottobre (con il pagamento dello 0,33% degli interessi) e 2 dicembre (0,66% degli interessi).
Per chi, titolare o no di partita IVA, opta per il pagamento in un’unica soluzione, la data di scadenza è fissata al 30 settembre 2019 (con maggiorazione dello 0,40 per cento per chi paga entro il 30 ottobre 2019).
Inoltre, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di corrispondere entro il 30 settembre le somme dovute in base ai piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione applicata dello 0,40%.
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