Entro lunedì 9 maggio devono essere pagare le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Lunedì è l’ultima chiamata. L’eventuale omesso o tardivo versamento comporterà la decadenza della definizione agevolata.
Rottamazione-ter. La recente proroga delle rate 2020, 2021 e 2022
Il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ha ristabilito i termini per pagare le rate della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE “.
In particolare che non ha pagato le rate 2020 e 2021, può conservare i benefici della definizione agevolata (sconto su sanzioni e interessi), se rispetta le seguenti scadenze.
In particolare, considerata anche la tolleranza dei 5 giorni articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, saranno considerati validi ossia tempestivi i pagamenti effettuati entro il:
- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
Dunque le rate 2020 devono essere pagate entro lunedì 9 maggio. Qui c’è da dire, con una certa nota critica, che il calcolo dei 5 giorni di tolleranza di volta in volta viene effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo criteri differenziati. A volte il sabato viene considerato quale giorno festivo non utile ai fini del pagamento altre volte invece concorre appieno al calcolo dei 5 giorni.
Diciamo che la prima soluzione sarebbe quella più in linea con le norme sulla riscossione. Infatti, l’art.25 del DPR 602/73 comma 3 dispone che:
Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo.
Lunedì ultima chiamata per le rate 2020
In base a quanto detto finora, entro lunedì 9 maggio devono essere pagare le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Infatti:
- i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute in origine all’atto dell’ammissione alla rottamazione-ter;
- viene meno lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi previsti dal D.L. 119/2018, art.3.
Dunque, si tratta di conseguenze piuttosto pesanti.
Inoltre, per le stesse somme il contribuente non potrà richiedere una rateazione.
Tale possibilità è invece ammessa per coloro che sono decaduti dalla rottamazione-ter per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate scadute nel 2019. La medesima possibilità è stata prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti oggetto delle precedenti Rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate.
Si vedano a tal fine le recenti FAQ pubblicate dall’Agente delle riscossione.