Attenzione alla scelta dell’impresa che deve eseguire i lavori sulla casa. Una decisione sbagliata potrebbe far salare i bonus casa che ne derivano (bonus ristrutturazione, ecobonus, supebonus 110, bonus facciate, ecc.).
Una ditta non i regola con gli obblighi normativi previsti è un rischio per il committente. Dunque, meglio, accertarsi prima di affidare i lavori ad un’impresa edile piuttosto che ad un’altra.
Perché è importante il DURC nei bonus casa
Una prima verifica che si consiglia è quella della regolarità contributiva dell’impresa.
Si tratta, in altre parole, di quel documento, rilasciato dall’INPS, attestante che i lavoratori sono regolarmente assunti, assicurati e retribuiti nell’impresa affidataria dei lavori. La non regolarità in tal senso potrebbe essere causa di decadenza dai bonus casa per il committente.
Come, infatti, chiarisce la Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili (CNCE), trova applicazione la previsione di cui all’art. 4 del DM 41 del 1998 lettera d), ai sensi del quale,
La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
Una ditta non in regola in tal senso, dunque, rischia di far saltare i benefici fiscali per il committente i lavori.
L’altra verifica per il visto di conformità
Dal 27 maggio 2022 (ossia 90 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”), troverà poi applicazione la nuova previsione normativa, secondo cui
il riconoscimento dei bonus casa legati ai lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, ci sarà solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art.
51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
Tale verifica dovrà essere fatta dai soggetti incaricati dal committente per il rilascio del visto di conformità (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Il non rispetto di questo requisito comporta il non riconoscimento del beneficio fiscale e, quindi, la decadenza laddove già goduto.
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