Il Ministero dell’Istruzione ha appena pubblicato la consueta circolare annuale con le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA. La circolare, sostanzialmente, fornisce anche utili chiarimenti in merito alle priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano della legge 104. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Legge 104, quali sono i diritti di chi al percepisce?
Con la legge 104, sostanzialmente, ai lavoratori disabili o con familiari disabili vengono riconosciuti dei permessi lavorativi retribuiti.
Il soggetto che beneficia della legge 104 può richiedere di non essere trasferito (se lo stabilisce il proprio datore di lavoro per esigenze operative) e può scegliere la sede di lavoro più vicina alle sue esigenze.
Questo principio, ad ogni modo, non è assoluto. In alcune circostanze, infatti, il datore può impedire l’accoglimento di tale richiesta se dimostra che il trasferimento è obbligato da esigenze operative.
Inoltre, sempre per quanto riguarda la sede di lavoro, si tratta più che altro di un diritto del lavoratore, che può essere esercitato non per forza all’atto dell’assunzione, ma anche in un secondo momento, presentando una domanda di trasferimento.
Fatta questa premessa, vediamo cosa dice la circolare annuale del Ministero dell’Istruzione.
Scelta sede supplenza, ecco cosa dice la circolare annuale
La circolare annuale n. 28597 del 29 luglio 2022 – contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023 – fra gli altri, ha stabilito anche che alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano della legge 104 si dà luogo esclusivamente quando:
“scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio”.
In nessun caso, ad ogni modo, è possibile ottenere i posti di maggiore durata ed economicamente vantaggiosi. Ovviamente se gli stessi non siano stati offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
La circolare, inoltre, chiarisce che “solo per i disabili” la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica. Per i soggetti che assistono parenti disabili, invece, il beneficio si applica per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, eventualmente, in un comune vicino.