In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sullo sconto in fattura 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
“Buongiorno, a breve l’appartamento in cui vivo con la mia famiglia sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. Tra i vari interventi effettuati ci sarà anche quello di rifacimento bagno e sostituzione infissi. Le pratiche dei lavori cosi come i relativi pagamenti saranno riconducibili a mio padre, familiare convivente. In particolare, l’immobile oggetto dei lavori è intestato a me ma sarà lui a sostenere le spese non coperte dal bonus in qualità di familiare convivente.
Lo sconto in fattura al 75%
Prima di dare una risposta al nostro lettore, è utile ricordare le principali peculiarità del bonus 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Rientrano nel bonus 75% anche con sconto in fattura e cessione del credito (art.119-ter del DL 34/2020, decreto Rilancio) i seguenti lavori:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale e ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
L’agevolazione al 75% è riconosciuta solo se i lavori effettuati rispettano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 235.
A ogni modo l’agevolazione del 75% può essere calcolata su una spesa massima di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per i lavori condominiali il bonus 75% tiene conto del limite di spesa riferito all’intero edificio e non al singolo appartamento.
Detto ciò, in molti casi il bonus lavori nel condominio scende dal 75% al 60%.
In base alle indicazioni di cui alla circolare n°23/2022 sulla cessione del credito:
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Sconto in fattura 75% e lavori pagati dal familiare convivente. Questo documento non deve mancare
Venendo al quesito esposto in premessa, c’è da dire che non sono previste particolari restrizioni circa l’ambito soggettivo del bonus.
Possono sfruttare l’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Hanno diritto all’agevolazione (sotto forma di detrazione, sconto o cessione) purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
Dunque nel caso specifico del lettore, anche il padre convivente potrò sfruttare lo sconto in fattura 75%. Oltre alla consueta documentazione che l’Agenzia delle entrate potrebbe richiedere in fase di controllo, se le spese sono pagate dal familiare convivente, è necessario essere in possesso ossia redigere l‘attestazione di convivenza rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.
Riassumendo…
- Possono accedere allo sconto in fattura 75% sia privati che imprese;
- ciò vale anche per il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- in quest’ultimo caso serve l’attestazione di convivenza rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.