Il decreto con il quale il Governo cerca di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali è già in vigore. Il decreto prevede l’obbligo di apposizione del visto di conformità per tutti i bonus edilizi, non più solo per il superbonus, nonché la necessaria attestazione della congruità delle spese da parte dei tecnici incaricati.
Con il decreto “Antifrode”, Il Governo ha introdotto anche dei controlli preventivi sul superbonus 110 e sugli altri bonus casa.
Quando scattano tali tipi di controlli e quali sono le conseguenze per il contribuente?
Il decreto Antifrode e i bonus edilizi
Il D.L. 157/2021, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” è già entrato in vigore.
Infatti, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, è esteso alle seguenti casistiche:
- utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.
Inoltre, i professionisti devono assicurare la congruità delle spese per tutti i bonus casa.
I controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate su tutti i bonus
La grande novità è rappresentata dall’introduzione di controlli preventivi sulle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sul superbonus 110 e sugli altri bonus edilizi. I controlli riguardano anche alcuni crediti d’imposta Covid-19.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, puo’ sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.
La sospensione può avvenire laddove siano rilevati profili di rischio.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarita’ dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (sconto e cessione) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui sopra.
Se all’esito del controllo risultano confermati i suddetti profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione delle opzioni di cessione/sconto in fattura prende piena efficacia.