Il contribuente che ristruttura casa con il bonus 110 o con gli altri bonus edilizi previsti dalla legge, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, deve informare l’Agenzia delle entrate sulla scelta effettuata. La comunicazione è finalizzata anche all’accettazione del credito da parte dell’impresa che esegui i lavori o da parte delle banche che possono acquistare il credito in qualità di cessionari.
Detto ciò, il termine ordinario per inviare al comunicazione al Fisco è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese/emissione delle fatture.
La proroga al 15 ottobre non vale per tutti soggetti tenuti ad informare il Fisco della scelta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Ecco chi sarà tenuto a rispettare la scadenza.
La comunicazione al Fisco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
Ex art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio, i contribuenti che hanno ottenuto dall’impresa lo sconto in fattura o hanno optato per la cessione del credito dopo aver pagato le spese, devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate. Le regole sulla comunicazione sono state aggiornate con il provvedimento , Agenzia delle entrate, del 3 febbraio 2022 così come modificato in data 10 giugno.
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione può riguardare anche le rate residue di detrazione.
Come già visto nel nostro approfondimento Comunicazione cessione crediti 2021. Proroga in arrivo ma non per tutti, grazie alla suddetta comunicazione, effettuata quasi nella totalità dei casi dall’intermediario abilitato, il Fisco viene a conoscenza dell’opzione. In tal modo può caricare il credito sulla “piattaforma cessione crediti“.
I soggetti cessionari dei credito d’imposta, accedendo alla propria area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, possono raggiungere la citata piattaforma. C’è una specifica finestra di accesso.
Tramite la piattaforma è possibile:
- visualizzare i crediti ricevuti,
- accettarli o
- rifiutarli.
Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24.
In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente oggetto di cessione.
Le nuove regole sulla cessione del credito
Proprio le regole sulla cessione del credito sono state riviste di recente, grazie al DL 115/2022, decreto Aiuti-bis.
In particolare, il Governo uscente con l’intento di sbloccare il mercato della cessione dei crediti edilizi, ha alleggerito la responsabilità di coloro che acquistano i crediti. Banche in primis.
Infatti, imprese e banche che prendono i crediti dal contribuente, risponderanno insieme al contribuente di un’eventuale illegittimità del credito (concorso in violazione), solo in caso di dolo o colpa grave.
Tale deroga vale soltanto per quei crediti rispetto ai quali vi è tutta la documentazione richiesta per legge, dunque:
- visti di conformità,
- asseverazioni e
- attestazioni ex art.121 del DL 34/2020
Per quei crediti più vecchi, rispetto ai quali non c’era ancora una legge che richiedeva visti e asseverazioni, il cedente ossia il solo fornitore dei lavori è tenuto ad acquisirli , ora per allora (testo art.33-ter decreto Aiuti-bis).
Spese 2021. Comunicazione al Fisco entro il 15 ottobre
Come detto in premessa, il 15 di ottobre scade la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020.
Detto ciò, la scadenza del 15 vale solo per i soggetti IRES e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre.
I privati invece hanno avuto tempo fino al 29 aprile 2022 (articolo 10-quater, Dl 4/2022), dopo una prima proroga al 7 aprile disposto dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022, punto 4.1).