Scontrino elettronico e reso merce: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Reso merce: come funziona se lo scontrino elettronico era già stato emesso e i dati inviati all'Agenzia delle Entrate? E' sempre ammesso il rimborso sull'acquisto o il cambio di un prodotto difettoso?
5 anni fa
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lotteria degli scontrini

Con l’introduzione dell’obbligo dello scontrino elettronico cambieranno molte cose a livello pratico. Tra gli adempimenti lato venditore segnaliamo, ad esempio, l’aggiornamento del registratore di cassa che dovrà essere connesso ad una rete etc. I commercianti e i consumatori si chiedono anche se la novità dello scontrino elettronico comporterà cambiamenti sul fronte legislativo e fiscale. Che cosa succede, ad esempio, nell’ipotesi di reso merce?

Scontrino elettronico: che cosa succede in caso di reso merce

Il principio di diritto n.

21 del 1° agosto 2019 prende in considerazione il caso in cui il cliente debba fare il reso merce di un prodotto acquistato dopo che lo scontrino è stato regolarmente fatto e inviato per via telematica alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate. La procedura è abbastanza semplice e, come sopra accennato, non cambia nulla in merito agli obblighi fiscali. L’esercente potrà sempre annullarlo e regolarizzare la propria situazione a livello di dichiarazioni IVA e successivi versamenti.

Le Entrate hanno richiamato anche le risoluzioni n. 154/E del 5 ottobre 2001 e la n. 219/E del 5 dicembre 2013, che approfondiscono le casistiche in caso di restituzione di oggetti entro 30 giorni dall’acquisto. I documenti spiegano le procedure da seguire nel caso in cui l’esercente provveda al cambio merce o compensi il cliente con un buono acquisto di pari valore o riconoscendo il rimborso di quanto speso.

Nel caso di cambio merce, il venditore dovrà sottrarre dal totale del nuovo acquisto il valore del prodotto oggetto di restituzione, avendo cura di controllare però che il totale IVA da rendicontare e versare corrisponda a quanto effettivamente dovuto. Ciò, però, è possibile solo nel caso in cui le aliquote IVA dei prodotti restituiti e di quelli acquistati sia la stessa. Se così non fosse l’esercente, suggerisce l’Agenzia delle Entrate, dovrà emettere un buono acquisto a favore del cliente da cui risulti l’aliquota IVA applicata ai prodotti restituiti.

Seguendo questa procedura, sarà possibile stornare l’IVA del primo acquisto e addebitare, invece, quella del secondo.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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