Ho da poco aperto la partita iva in regime forfettario. Svolgo l’attività di idraulico. Il mio commercialista mi ha comunicato che anche per le mie prestazioni sono tenuto ad emettere lo scontrino elettronico. A tal proposito, quando mi reco per prestare assistenza a domicilio, posso emettere lo scontrino elettronico tramite la procedura “documento commerciale on line”?
La trasmissione telematica dei corrispettivi
Dal 1° gennaio 2021 tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio sono tenuti ad inviare telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, ex art. 2 del D.lgs 127/2015.
L’obbligo di memorizzazione elettronica trasmissione telematica dei corrispettivi è in vigore:
- dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
- già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.
Si considera il volume d’affari complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.
L’obbligo è adempiuto tramite i registratori telematici che memorizzano i dati delle singole operazioni al dettaglio e a chiusura di cassa inviano il file all’Agenzia delle entrate. In realtà, la trasmissione del file all’Agenzia delle entrate può avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Lo scontrino elettronico on line
Oltre che con il registratore telematico, i dati dei corrispettivi possono essere inviate tramite la procedura “documento commerciale on line. Procedura messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, gratuitamente, sul portale fatture e corrispettivi.
I soggetti in obbligo dal 1° gennaio 2020, fino al 1° gennaio 2021, hanno beneficiato della c.d. moratoria delle sanzioni.
Tali operatori economici potevano:
- emettere ancora scontrini e ricevute fino a fine 2020,
- avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri e la tenuta del registro dei corrispettivi.
La trasmissione mensile avveniva tramite una procedura transitoria messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate come da provvedimento, Agenzia delle entrate, del 4 luglio 2019.
Scontrino elettronico on line anche per i forfettari: la risposta al lettore
Anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
I forfettari sono esonerati dalla:
- registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
- registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
acquisto e le bollette doganali di importazione; - dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).
Tuttavia, il forfetario deve rispettare i seguenti obblighi:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Detto ciò, anche per i contribuenti forfettari l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è assolto tramite registratore telematico oppure con la procedura “documento commerciale on line” da mobile. Infatti, come indicato sul portale dell’Agenzia delle entrate,
gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate.
Scontrino elettronico procedura web e RT: utilizzo congiunto per i forfettari
Inoltre, nel caso del lettore, sarà possibile utilizzare sia l’RT che la procedura web.
Ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web. E’ sempre necessaria una connessione attiva.
Sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.