Scontrino elettronico: si alla fatturazione differita

Lo scontrino elettronico integrato con il codice fiscale dell'acquirente o con la sua partita iva può precedere la fatturazione differita.
4 anni fa
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Lo scontrino elettronico integrato con il codice fiscale dell’acquirente o con la sua partita iva può anticipare la fatturazione differita; si intende per fattura differita quella emessa entro il 15 del mese successivo rispetto alla data di effettuazione dell’operazione.

 

Dunque se lo scontrino elettronico prende valenza fiscale, può essere preso a riferimento per la successiva emissione della fattura differita.

 

Noi di investire oggi, ti spieghiamo quando lo scontrino elettronico può anticipare la fattura differita.

Lo scontrino elettronico

L’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione dei corrispettivi telematici, ex art.

2 del D.lgs 127/2015, ha comportato il passaggio dallo scontrino fiscale al c.d scontrino elettronico. Tecnicamente definito quale documento commerciale.

 

Da qui, chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica al Fisco.

 

Questo obbligo è scattato al 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri.

 

Tuttavia per tali ultimi soggetti è prevista una specifica moratoria.

 

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

 

Per quanto riguarda noi consumatori, clienti, quando acquistiamo un bene o un sevizio non riceviamo più lo scontrino fiscale ma un documento commerciale.

 

Il documento commerciale non ha valore fiscale. Tuttavia,  potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.

 

Ad ogni modo, sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019 e successive modifiche.

La fatturazione differita

L’art.21 comma 4 del D.P.R. 633/72 lett. a), decreto Iva ammette la fatturazione differita.

 

per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime

Differita rispetto a quale momento?

 

Il differimento è da valutare rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

 

La fattura differita è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Tale momento è individuato ai sensi dell’art.6 del del già citato decreto Iva.

 

In particolare, secondo le regole generali:

 

  • per le  cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Scontrino elettronico e fatturazione differita: compatibilità

E’ lecito chiedersi se lo scontrino elettronico possa anticipare la fattura differita.

 

Ebbene, nel rispetto di precise condizioni la risposta è positiva.

 

Infatti, è necessario che lo scontrino commerciale acquisisca validità fiscale.

 

A tal fine, come da D.M. del Ministero dell’economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, il documento commerciale, può acquisire validità anche ai fini fiscali se contiene, oltre alle informazioni minime (art. 2 comma 1 dello stesso decreto), anche:

 

  • il codice fiscale o
  • il numero di partita IVA dell’acquirente.

 

Detto ciò, lo scontrino elettronico valido ai fini fiscali e’ considerato idoneo ai seguenti fini:

  1. deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  2. deduzione e detrazione spese rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  3. applicazione dell’art.
    21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (fatturazione differita).

Nel rispetto di tali condizioni, il documento commerciale può anticipare la successiva fatturazione differita.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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