L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello di consulenza giuridica n. 7 del 24 giugno 2020, ritorna sull’agevolazione imposta di registro per la PPC (piccola proprietà contadina). Dalla risposta si evince che, secondo l’Amministrazione finanziaria, il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta delle “agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, è soggetto all‘imposta di registro nella misura del 9% prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”.
La tesi delle Entrate
È l’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a prevedere l’agevolazione PPC. Nel dettaglio ai sensi della predetta disposizione normativa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
L’articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR stesso, stabilisce, poi, che se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, da una lettura al contrario di quest’ultima disposizione normativa troverà applicazione la disposizione di cui art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR (imposta di registro al 9%) per i trasferimenti a fronte dei quali il coltivatore diretto o IAP rinuncia all’agevolazione PCC.