Il bollo auto è una tassa che deve essere pagata da tutti i proprietari di un veicolo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Il termine di pagamento del bollo auto è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura.
Ad ogni modo, il nostro ordinamento prevede delle speciali categorie di esenzione.
Ma cosa succede se questa tassa viene pagata in ritardo o non viene pagata affatto?
La buona notizia riguarda la possibilità di poter usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso; purtroppo, però, oltre ad un anno di ritardo, non è più possibile fruire di questo istituto e si andrà incontro a delle sanzioni davvero salate.
Bollo Auto, quanto costa ogni giorno di ritardo nel pagamento
Se non si paga il bollo auto nei termini stabiliti, è possibile poter fruire del cosiddetto ravvedimento operoso, con cui il contribuente puoi segnalare e riparare ad una irregolarità nel versamento dei tributi pagando sanzioni ridotte.
In questo caso si verseranno, oltre agli interessi di mora (dello 0,3 per cento annuo), le relative sanzioni che aumentano al crescere del ritardo:
- con un ritardo fino a 14 giorni, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del bollo per ogni giorno di ritardo;
- tra il quindicesimo e il trentesimo giorno la sanzione è pari al 1,50 per cento;
- tra i 30 e i 90 giorni, l’importo della sanzione sale all’1,67 per cento;
- oltre il novantesimo giorno ma entro un anno di ritardo la sanzione è del 3,75 per cento.
Cosa succede con oltre un anno di ritardo?
Se il pagamento del bollo auto non viene effettuato entro un anno dalla sua scadenza, non è più possibile usufruire del ravvedimento operoso e scatteranno la sanzione per l’omesso versamento, pari al 30 per cento dell’importo dovuto, più un interesse dello 0,5 per cento per ogni sei mesi di ritardo.
Oltre i 3 anni di ritardo, infine, si incorre nella riscossione coattiva: scatta l’applicazione del fermo amministrativo del mezzo e il pignoramento del conto corrente del contribuente debitore, fino al ritiro del libretto di circolazione con conseguente cancellazione del proprio mezzo dal pubblico registro automobilistico. In quest’ultimo caso, per poter riutilizzare l’autovettura, il debitore la dovrà immatricolare nuovamente.