Lavorare in autonomia significa disporre di strumenti adeguati a garantirsi una regolarità contributiva anche in assenza di un’adeguata busta paga. La Partita Iva, in questo senso, rappresenta lo strumento prediletto.
La prima caratteristica di base della Partita Iva è la sua natura di codice univoco, allo stesso modo di quanto avviene per il codice fiscale. Entrambi, infatti, vanno a identificare l’attività svolta (sia essa professionale o di impresa) sul piano fiscale e giuridico. Basti pensare che, per quel che riguarda le società di capitali, tali codici sono coincidenti.
Anche l’emissione dei codici da parte del medesimo ente (l’Agenzia delle Entrate) porta spesso a genera una tendenza alla loro sovrapposizione. In realtà, la loro funzione non solo può differire ma addirittura avere finalità diverse che, di fatto, rendono la loro potenziale coincidenza alla stregua di un mero fattore occasionale. Pur restando l’obiettivo dell’identificazione univoca del soggetto, qualunque sia la sua natura, Partita Iva e codice fiscale svolgono sostanzialmente due tipologie differenti di inquadramento. La prima, ad esempio, agisce prevalentemente sul piano fiscale.
Partita Iva: cos’è e come si compone
Le differenze sono nell’impostazione stessa dei due codici. La Partita Iva, ad esempio, identifica unicamente un’attività di impresa o del tutto autonoma collegata strettamente al reddito di chi la avvia. Il codice generato, infatti, è riferibile unicamente al piano lavorativo, occupazionale o comunque connesso a un reddito generato.
Codice fiscale: quando ha lo stesso valore della Partita Iva
Il codice fiscale, di per sé, svolge una funzione unicamente di identificazione. E questo senza perseguire scopi fiscali, nonostante l’ente che lo emette sia sempre l’Agenzia delle Entrate. La sua funzione è legata unicamente all’inquadramento giuridico (anche nel caso faccia riferimento a un’attività) di una persona. Con una leggera variazione tra il codice attribuito alle persone fisiche e quello relativo alle aziende. L’unica ragione di coincidenza è legata al natura dell’attività di impresa. Saranno infatti identici, codice fiscale e Partita Iva, nel caso l’attribuzione riguardi società di persone o di capitali. Discorso diverso, invece, per le società di persone o per quelle attività che hanno trasferito il proprio domicilio fiscale, per le quali i due codici svolgeranno funzioni separate.
Riassumendo
- Partita Iva e codice fiscale sono emesse dallo stesso ente ma, nel primo caso, le funzioni sono perlopiù correlate al piano tributario;
- i due codici possono coincidere qualora siano attribuiti a società di persone o di capitali.