Arrivano le sanzioni per chi è in cassa integrazione guadagni straordinaria, CIGS, e non rispetta gli obblighi di formazione previsti per legge.
Nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, è stato pubblicato il Decreto del ministero del lavoro che fissa i criteri e modalita’ per l’accertamento e le sanzioni in caso di mancata rispetto dell’obbligo formativo da parte del lavoratore durante i periodi di cassa integrazione straordinaria. Le sanzioni per la mancata formazione sono rapportate alle assenze rispetto alle ore complessive di formazione.
In alcuni casi, le troppe assenze possono comportare anche la decadenza della CIGS.
Gli obblighi formativi per chi è in cassa integrazione
L’art. 25-ter del D.Lgs 148/2015, prevede che i lavoratori i quali beneficiano di integrazioni salariali straordinarie, CIGS straordinarie, sono tenuti a partecipare ad attività formative o di riqualificazione, al fine di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Gli eventi di formazione possono essere cofinanziati dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
Per chi è in cassa integrazione straordinaria, la partecipazione a tali corsi di formazione è obbligatoria. Da qui, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette attività formative, comporta l’irrogazione di sanzioni.
Le sanzioni possono andare:
- dalla decurtazione di una mensilita’ di trattamento di integrazione salariale,
- fino alla decadenza dallo stesso trattamento.
Difatti, in alcuni casi, le sanzioni in capo a chi non si aggiorna possono essere piuttosto gravi.
Detto ciò, nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, è stato pubblicato il Decreto del ministero del lavoro che fissa nello specifico i criteri e modalita’ per l’accertamento e le sanzioni in caso di mancata rispetto dell’obbligo formativo da parte del lavoratore durante i periodi di cassa integrazione straordinaria .
Mancato rispetto obblighi formativi. Quali sanzioni?
Le sanzioni per la mancata formazione sono rapportate alle assenze rispetto alle ore complessive di formazione. Si deve trattare di assenze senza giustificato motivo.
Nello specifico:
- con totale assenze compreso tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, è prevista l’irrogazione della sanzione corrispondente alla
decurtazione di un terzo delle mensilita’ della CIGS, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilita’ di trattamento di integrazione salariale; - con assenze comprese tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, la sanzione comporta la decurtazione della meta’ delle mensilita’ del trattamento di
integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima; - se le assenze sono in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, il lavoratore perde la cassa integrazione.
A ogni modo, si parla di assenze giustificate in caso di:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti
dalla legge; - citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilita’ personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioe’ ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di
partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilita’ di alcuna valutazione di carattere soggettivo o
discrezionale da parte di quest’ultimo.
Le casistiche appena elencate permettono al lavoratore di non pagare alcuna sanzione.