La Separazione è sempre molto difficile d’affrontare, ma se l’altro coniuge si sottrae all’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento dei figli, le cose diventano più complicate. Il legislatore offre una serie di strumenti da attivare nei confronti del coniuge che si sottrae all’obbligo del versamento.
Ecco riassunte le quattro cose che bisogna fare, per far valere i propri diritti.
1- Diffida
La diffida è il primo passo da fare quanto l’ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento dei figli.
Va fatta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si invita l’ex coniuge al pagamento. Se la diffida non sortisce effetti, allora, si procede alla fase due.
2- Azione espropriativa
La sentenza di divorzio, il decreto di omologazione, oppure la sentenza di separazione rappresentano un titolo esecutivo.
Questo significa che si ha il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, in base a quanto stabilito dal Giudice.
Occorrerà predisporre un atto di precetto, che obbliga il coniuge debitore al pagamento entro 10 giorni. Se questi non paga si ricorre all’esecuzione forzata sui beni del coniuge debitore:
- pignoramento dei beni mobili o immobili (locali, abitazioni, terreni);
- pignoramento presso terzi (stipendio, canoni di locazione…)
3- Sequestro
Anche il sequestro è uno strumento utile a recuperare l’assegno di mantenimento.
Il Giudice può disporre il sequestro quando l’avente diritto dell’assegno, fornisca gli indizi di varia natura che dimostra la non volontà ad adempiere all’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento dei figli.
Il sequestro è un provvedimento che può essere emesso:
- dal Presidente del Tribunale;
- dal Giudice dinanzi al quale si svolge la causa di divorzio nel caso in cui sia stato stabilito un assegno in via provvisoria;
- dal collegio in sede di decisione.
4- Ipoteca
Si ricorre all’ipoteca quando sussiste il pericolo concreto che il coniuge obbligato non adempia all’obbligo di versare l’assegno di divorzio.
In questo caso, il coniuge avente diritto, può chiedere l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato.
Questo procedimento ha anche un profilo penale, si configura nell’art. 570 c.p.
” Violazione degli obblighi di assistenza familiare“. Tale prevede sanzioni che vanno da euro 103 fino a 1.032 con la pena di reclusione fino ad un anno, per chi “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge“. È reato far “i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato “.
Il reato de quo si configura quando l’omissione sia tale da privare materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, causando una condizione di disagio da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.
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