Separazione: attenzione al rischio di addebito per abbandono del tetto coniugale

Attenzione: se ci si stanca del proprio coniuge o del matrimonio non si può lasciare la casa coniugale senza preavviso.
7 anni fa
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Molte volte la separazione di una coppia non è dovuta a tradimenti o fatti eclatanti, ma semplicemente al fatto che uno dei due si è stancato del matrimonio, non ama più il partner e decide di mettere fine all’unione.

Non è lecito, però, che uno dei due coniugi abbandoni il tetto coniugale senza una prova concreta e valida senza incorrere nell’addebito della separazione. L’abbandono del tetto coniugale e l’eventuale tradimento devono essere corredati da prove che la convivenza è già divenuta intollerabile poichè il semplice stancarsi del matrimonio e del coniuge non giustificano la presenza di un amante o l’abbandono della casa coniugale.

A ribadirlo i Giudici della Corte di Cassazione che specificano quanto segue “L’allontanamento dalla casa familiare, ove attuato senza il consenso dell’altro coniuge, a meno che sia avvenuto per giusta causa costituisce violazione di un obbligo matrimoniale che dà luogo necessariamente a cessazione della convivenza ed è conseguentemente causa di addebito della separazione”.

Come bisogna, quindi, comportarsi per non rischiare l’addebito della separazione, se ci si stanca del matrimonio? Per separarsi e divorziare non servono cause concrete e tangibili, può accadere, infatti, di smettere di amare il proprio marito o la propria moglie ed è lecito, basta fare i passi giusti per comportarsi nella maniera che non leda gli obblighi che il matrimonio impone (ricordiamo che l’addebito della separazione impedisce la richiesta di assegni di mantenimento e di rivendicare diritti ereditari se il coniuge dovesse morire prima del divorzio).

E’ lecito, quindi, qualora ci si stanchi del matrimonio, parlare con il coniuge, avvisandolo, e procedere con l’avvio delle carte della separazione prima di procedere all’allontanamento dalla casa coniugale.

L’abbandono del tetto coniugale, infatti, è lecito solo quando il coniuge usa condotte violente o lesive della dignità altrui.

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