Anche se, da sempre, la giurisprudenza ha preferito collocare i figli presso la figura materna, cosa succede se è il figlio stesso a chiedere di vivere con il padre? La volontà dei minori è vincolante e va presa in considerazione?
A rispondere a queste domanda è una recente sentenza del Tribunale di Roma del 16 maggio 2017 nella quale i giudici affermano che i figli, una volta compiuti i 12 anni, devono essere ascoltati dal giudice per poter esprimere la propria volonta. Se il bambino viene considerato maturo può essere ascoltato anche prima di compiere tale età.
Le dichiarazioni che il minore esprime hanno un valore vincolante anche se il giudice ha il potere di verificare se le richieste del bambino siano state pilotate o se sono genuine. Al fine della collocazione, quindi, il desiderio espresso dal figlio ha un peso molto importante.
Se i figli, quindi, dichiarano di voler stare con un genitore invece che con l’altro, il tribunale è tenuto ad ascoltarli e ad agire di conseguenza collocandoli presso il genitore con cui desiderano vivere.
Se il bambino, ad esempio, già collocato presso la madre, esprime il desiderio di vivere con il padre, avviene una revoca dell’assegnazione della casa familiare all’ex moglie per assegnarla al papà: il beneficio, infatti, è finalizzato soltanto a garantire ai figli di crescere nella propria casa. Se viene revocata la collocazione del figlio anche l’assegno di mantenimento deve essere modificato poichè il padre non dovrà più versarlo all’ex moglie.