Separazione: quando sono i figli a scegliere con quale genitore vivere

Separazione, obbligo di affidamento condiviso salvo rifiuto del minore: ecco quando avviene.
9 anni fa
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Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma sospendono i suoi effetti, nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione è una situazione momentanea che però incide sui diritti e doveri che nascono con il matrimonio. Quando interviene la separazione, vengono meno gli obblighi di coabitazione, di fedeltà , ma rimangono a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, istruire, educare i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

La separazione è un momento difficile e spiacevole, la cosa più complicata è gestire le molteplici questioni giuridiche da risolvere. Una delle scelte più difficili è  su chi debba essere il genitore col quale i figli vivranno stabilmente, il “coniuge affidatario”. E’ importante sottolineare che la legge, stabilisce che il problema dell’affidamento , della collocazione o delle modalità della cura dei figli si pone solo fino a quando questi non raggiungano la maggiore età. Nella separazione, quando diventano maggiorenni, il giudice non può più decidere sull’affidamento, neanche se il figlio sia disabile o ritenuto ancora immaturo. Tale decisione spetta al ragazzo che ha piena libertà di scegliere con quale genitore stare. E’ da  tener presente che non esiste nessuna forma che attribuisca al padre o alla madre un diritto di stare con i figli in prevalenza rispetto all’altro genitore. L’art. 155 del codice civile sancisce il diritto del minore a mantenere, anche  nella separazione, un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.  Il giudice valuta in via prioritaria l’affido del minore ad entrambi i genitori. Questa forma di affidamento,  “affidamento condiviso” . viene ritenuta la più valida per garantire al minore  un tranquillo e sereno sviluppo. Resta fermo il potere del giudice, di disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori qualora l’affidamento ad entrambi possa risultare dannoso per il minore.
Nella prossima pagina vedremo quando è possibile che l’affidamento dei minori non avvenga in modo condiviso.

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