L’Agenzia delle entrate viene smentita dalla Corte di Cassazione sull’utilizzabilità dei credito da parte di chi lo ha acquisito in buona fede ignaro della truffa che era stata fatta in origine ai danni dello Stato. Difatti, è ammesso il sequestro preventivo, di tipo impeditivo, della cessione del credito.
Dunque, viene superato il chiarimento del Fisco, in base al quale, se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito stesso.
Secondo la Cassazione, il chiarimento del Fisco deve intendersi superato. Infatti, le recenti cinque sentenza cambiano le carte in tavola.
Cessione del credito. Le sentenze della Corte di Cassazione.
La Cassazione si è pronunciata sul sequestro della cessione del credito, con più sentenze:
- n° 40867 (Ricorso Poste italiane);
- n° 40869 ( Cassa Depositi e prestiti);
- n° 40865 (Banco Desio);
- n° 40866 (Illimity bank);
- n° 40868 (Groupama assicurazioni).
Secondo i Giudici Ermellini, è legittimo il sequestro preventivo in capo ai cessionari di quei crediti che a monte sono stati oggetto di truffa ai danni dello Stato. Dunque, chi in buona fede ha acquistato il credito ignaro della truffa che era stata fatta a monte, non può utilizzare tale crediti.
In tal modo, viene smentita l’Agenzia delle entrate. Infatti, nella circolare n°24/E 2020, il Fisco aveva chiarito che:
se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Si al sequestro preventivo dei crediti
Nei fatti la Cassazione legittima il sequestro preventivo in capo ai cessionari dei crediti oggetto di truffa.
Secondo la Cassazione:
il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sopra richiamato (tra le altre, Sez. 3, n 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741).
Nei fatti, si trattava di un sequestro impeditivo e non di tipo anticipatorio.
Dunque, la possibilità di permanente utilizzazione dei crediti originanti da fatto illecito protrarrebbe e/o aggraverebbe le conseguenze del reato secondo quanto previsto dall’art.321, comma 1, cod. proc. pen.