L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69 del 22 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime IVA speciale Monofase di cui all’art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 4 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366.
Quesito del contribuente
L’Istante è una SPA che ha sottoscritto un contratto con una società di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase.
L’Istante è l’utilizzatore finale del servizio, in quanto le carte SIM ricaricabili sono state acquistate al fine di concederle in uso ai propri dipendenti e non per una successiva rivendita.
La Società chiede conferma all’Agenzia delle Entrate della possibilità di detrarre l’IVA relativa ai servizi di telefonia mobile ricaricabili assoggettati al cosiddetto “regime monofase” (articolo 74, comma 1 lettera d del Dpr n. 633/1972). Vediamo meglio di cosa si tratta.
Regime Iva speciale Monofase
Il regime monofase comporta che l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione.
Tutte le cessioni che intervengono nelle successive fasi di commercializzazione sono, pertanto, escluse dal campo applicativo dell’IVA, in quanto l’imposta è già stata assolta dal primo cedente.
In base a questo principio, sostanzialmente, l’ordinario sistema di funzionamento dell’Iva subisce una deroga nei vari passaggi fino al consumo finale, senza però precludere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi afferenti tali operazioni da parte dei distributori e rivenditori degli stessi.
Alla luce di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 2000, n. 366, per tutte le vendite di “mezzi tecnici” per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, l’imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo,
“salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio.
In tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta”.
Per questi motivi, dunque, la detrazione dell’imposta, nel caso descritto, può essere esercitata secondo le regole e nei limiti stabiliti dall’articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972, nel presupposto che Alfa, come da essa dichiarato, acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale del servizio.
Articoli correlati
Dallo shampoo ai tovaglioli: gli acquisti quotidiani che possono attivare i controlli del Fisco
Dispositivi anti Covid-19 in esenzione IVA: l’elenco del legislatore è tassativo?