Il regime non può essere applicato dalle persone fisiche la cui attività, nei due precedenti periodi d’imposta, sia esercitata prevalentemente nei confronti dello stesso datore di lavoro.
I genitori con figli compresi tra i 14 e i 16 anni di età avranno il diritto di astenersi dal lavoro, ma senza ricevere alcuna retribuzione, indennità o contribuzione figurativa.