Quando l’inquilino di casa è moroso, nel senso che non paga il canone di locazione dovuto, sorge il diritto del locatore allo sfratto. Difficilmente, tuttavia, il locatore riesce immediatamente a cacciar via l’occupante. Ecco perché, il più delle volte, si vede costretto ad adire per vie giudiziali. Quindi, ad ottenere un provvedimento di sfratto con successivo intervento dell’ufficiale giudiziario per darne esecuzione.
L’inquilino, pur se moroso o in scadenza di contratto non riesce a lasciare la casa in quanto le difficoltà economiche non gli permettono di trovare altro immobile o di acquistarne uno.
Molti si chiedono se in questi casi c’è qualche tutela, nel senso che se il proprietario di casa può sfrattare un inquilino disabile che non paga il canone.
Come sanare la posizione
Diciamo subito che il legislatore non fa alcuna differenza tra inquilino disabile e inquilino non disabile.
In entrambi i casi, laddove l’occupante la casa non paga il canone di locazione, il locatore più adire per ottenere lo sfratto. Quindi, rivolgersi al giudice per ottenere il provvedimento di sfratto. Il diritto a chiedere lo sfratto sorge una volta che sono decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento del canone (art. 5 legge n. 392 del 1978).
A ogni modo, in sede giudiziale, l’inquilino moroso ha la possibilità di mettersi in regola ed evitare di essere cacciato. Infatti, a prescindere che sia titolare di 104 o meno, l’art. 55, comma 1, legge n. 392 del 1978 dice che:
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Sfratto con la 104, cosa fare per ritardare di essere cacciati
Fermo restando che in caso di morosità, il locatore può richiedere lo sfratto dell’inquilino anche se questi ha la 104. Tuttavia, lo stesso art. 55 della legge n. 392 del 1979 al comma 2 continua dicendo che:
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a 90 giorni. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato. Tale termine sale a 120 giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre 2 mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Sulla base di tale previsione normativa, dunque, l’inquilino con la legge 104 può, quindi, ottenere un termine di 120 giorni per mettersi in regola con i canoni arretrati, ma solo laddove la morosità sia non superiore a 2 mesi. Inoltre deve dimostrare che la 104 sia insorta dopo la stipula del contratto e che da tale sopraggiunta disabilità ne sono derivate anche le difficoltà a pagare il canone.