Anche per quest’anno ci saranno incentivi per chi assume e stabilizza giovani disoccupati. Lo prevede il progetto, “Io Lavoro”, regolato dal decreto legge numero 44 del 2020 che dota l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) di un budget complessivo di 329,4 milioni di euro per il 2020.
Il progetto incentivante al lavoro è orientato a favorire le assunzioni o le stabilizzazioni di giovani lavoratori disoccupati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. L’incentivo sarà erogato dall’Inps, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e verrà riconosciuto ai datori di lavoro che ne faranno richiesta e registreranno i nuovi contratti di lavoro con gli interessati.
Come funzionano gli incentivi
Ma come funziona l’incentivo 2020 per l’assunzione di giovani disoccupati? Innanzitutto il bonus è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro privati, quindi restano escluse le amministrazioni pubbliche di ogni genere. Poi, affinché venga riconosciuto l’incentivo 2020 è necessario che si assumano persone d’età compresa tra 16 e 24 anni oppure d’età con 25 anni e oltre, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. E’ importante sapere che i nuovi assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro precedente negli ultimi sei mesi con lo stesso datore (salvo stabilizzazione di contratti già in corso) e devono trovarsi in stato di disoccupazione, non svolgono attività lavorativa, né subordinata né autonoma, ovvero la svolgono ma con redditi fino a 8.145 euro, se l’attività è subordinata, e fino a 4 mila euro se l’attività è di tipo autonomo. Il bonus spetterà quindi per le assunzioni a tempo indeterminato (part time o full time) e con apprendistato.
Importo dell’incentivo
L’importo dell’incentivo contributivo per il 2020 è pari ai contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per ogni giovane assunto. Qualora l’assunzione avvenga a tempo parziale, anche l’incentivo sarà ridotto e proporzionato all’orario di lavoro.
Casi di esclusione dall’incentivo
Gli sgravi contributivi sono esclusi per tutte le forme contrattuali di lavoro che non prevedono stabilizzazione del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale o a tempo determinato, l’incentivo non è riconosciuto. L’agevolazione è a disposizione di tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, come ad esempio gli studi professionali, le associazioni riconosciute e non riconosciute, gli enti morali, ecc.