Shopping online: quando c’è la truffa da parte del venditore

Vendita online: truffa aggravata se il venditore non consegna l’oggetto e sparisce, lo dice la Corte di Cassazione.
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8 anni fa
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Parliamo di shopping online e di truffe da parte del venditore se questo non consegna l’oggetto e si rende irreperibile. A fare chiarezza in merito ci ha pensato la Corte di Cassazione, con due recenti sentenze che affrontano l’argomento della truffa aggravata.

Truffa aggravata se il venditore non consegna l’oggetto e sparisce

Quando si acquista sul web bisogna fare attenzione al venditore, accertandosi che questo sia una ditta o una società e non un semplice privato che vende oggetti, e soprattutto è sempre bene leggere i feedback di altri utenti.

A chiarire questi aspetti è stata la Cassazione che parla di truffa aggravata, quando la vendita online, non è accompagnata dalla consegna del prodotto. La sentenza a cui fa riferimento la Cassazione è recente e dice che il venditore che incassa in anticipo i soldi per la vendita online di un oggetto e poi non lo consegna e si rende irreperibile commette una vera e propria truffa e non solo illecito civile o insolvenza fraudolenta. L’illecito civile avviene quando si conclude un contratto e una delle due parti non effettua ai propri obblighi, ad esempio quando un soggetto acquista un cellulare su internet da un’azienda che però non consegna l’oggetto. In questo caso l’acquirente può attivare una causa civile.

L’insolvenza fraudolenta, invece, avviene quando un soggetto prende un oggetto da un venditore promettendo di pagarlo entro pochi giorni ma sa già che non lo farà, e non effettua il pagamento tenendo con sé l’oggetto. Il reato di truffa si configura invece quando ci sono anche artifici e raggiri e l’inosservanza contrattuale consegue un preesistente proposito fraudolento. Quindi, tornando al caso esempio, si tratta del soggetto che acquista un oggetto online ma il venditore incassa i soldi senza consegnarlo e si rende anche irreperibile. Comportamento premeditato dall’inizio che aveva lo scopo di ingannare.

Una precedente sentenza aveva posto come aggravante la distanza fisica tra venditore e acquirente: un soggetto privato aveva venduto dei computer su un sito di aste online senza però consegnarli. Il Giudice aveva aggiunto l’aggravante per aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, ostacolando qualsiasi verifica sull’esistenza del bene e aver messo in una posizione di forza l’acquirente.