Il bollo auto è legato alla residenza in Italia e non alla targa (se italiana o straniera). Il bollo targa straniera non è previsto nel nostro Paese. Vediamo, cosa dice oggi la legge a questo proposito.
La tassa sul possesso del veicolo, ricordiamo, è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Le uniche eccezioni sono le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
C’è poi il superbollo, ossia l’addizionale erariale al bollo dovuta sui veicoli di potenza superiore ai 185 kw.
Il bollo targa straniera: cosa dice la legge
Premesso che sono obbligati al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA), vediamo cosa prevede la legge oggi per il bollo targa straniera.
A tal proposito, il Decreto Sicurezza 2018, stabilisce il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul suolo italiano con veicolo avete targa estera.
In altri termini, è previsto obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli entro 60 giorni da quando si è ottenuta la residenza in Italia. Di conseguenza il veicolo diviene soggetto al bollo in Italia dal giorno dell’immatricolazione.
Sussiste altresì obbligo, per i veicoli concessi in leasing da imprese prive di sedi in Italia, di avere a bordo un documento attestante la disponibilità del veicolo e la durata.
Le sanzioni
L’omessa immatricolazione in Italia del veicolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 712,00 euro ed il sequestro del veicolo con trasporto e deposito presso luogo non di pubblico passaggio.
Trascorsi 180 giorni senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia e senza che il proprietario abbia fatto richiesta di foglio di via per la conduzione del veicolo oltre il confine Italiano si applica la sanzione della confisca amministrativa, ovvero il sequestro definitivo del veicolo con vendita tramite asta giudiziaria ed incasso dell’importo della vendita da parte dell’erario.
Tali disposizioni, valgono sia se si tratta di veicolo con targa UE sia di veicoli con targa Extra-Ue.
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