L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 338 del 12 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, degli importi corrisposti a titolo di Cashback. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’Istante è una Società che opera nel settore del commercio elettronico, attraverso il proprio sito internet, “mediante il quale garantisce la presenza di inserzioni di beni e servizi in vendita su piattaforme e-commerce esterne, gestite da soggetti terzi.
Gli utenti registrati al portale possono beneficiare di uno sconto sui prodotti acquistati, tramite il meccanismo del cashback. in altre parole, sarà rimborsata loro una certa percentuale delle somme spese all’interno degli e-commerce affiliati.
Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, degli importi corrisposti a titolo di Cashback.
Cashback, non risulta assoggettabile ad imposizione
Nel caso di specie, spiega l’Agenzia delle entrate, il Cashback rappresenta un incentivo delle vendite
dei siti di e-commerce affiliati effettuate attraverso il Portale, attuato offrendo agli acquirenti la possibilità di ottenere un cashback, ossia un piccolo rimborso percentuale delle somme spese all’interno dei negozi online affiliati.
Il Cashback corrisposto, non rientrando in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), non risulta assoggettabile ad imposizione. La società istante, in conclusione, non dovrà operare nessuna ritenuta sulle somme corrisposte ai clienti.
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