Quando si firma un contratto di locazione, in genere viene richiesto all’inquilino il pagamento di una mensilità anticipata a titolo di caparra. L’importo viene restituito contestualmente alla consegna delle chiavi, a patto che non vi siano danni causati dall’affittuario e per i quali il proprietario di casa agisca per ottenere il risarcimento. Ma che cosa prevede la legge? Determinare i danni oggetto di risarcimento non è facile: in caso di controversia tra inquilino e proprietario a chi spetta l’onere della prova? E che cosa può fare il proprietario di casa se si dà conto di un danno solo dopo la riconsegna delle chiavi e della caparra? Andiamo per gradi e analizziamo la situazione che probabilmente interessa molti lettori.
A che cosa serve la caparra dell’inquilino?
Lo scopo della caparra, a norma di legge, sarebbe quello di coprire eventuali morosità. La premessa che abbiamo fatto inizialmente quindi parte da un errore concettuale di fondo che, a dire il vero, è piuttosto diffuso. Solo in caso di accordo tra le parti si può utilizzare la caparra per la copertura di danni. Questo perché mentre il canone di affitto ha importo certo, eventuali danni andrebbero dimostrati. In primis va dimostrato chi ha causato il danno. Inoltre l’importo può dipendere da fattori esterni come la ditta contattata, i materiali usati etc.
L’unico modo per il locatore per trattenere la cauzione a copertura dei danni sarebbe quindi citare l’inquilino davanti ad un tribunale di modo che il magistrato accerti l’entità dei danni.
C’è però una recente sentenza della Cassazione, che dispone che il conduttore che riconsegna l’immobile con gravi danni è tenuto al versamento del canone anche per il periodo utile a portare a termine le riparazioni. Tale ipotesi di risarcimento viene equiparata alla fattispecie di “ritardata restituzione dell’appartamento” (anche senza che sia provata dal proprietario la sussistenza di altre richieste di affitto).