Si può licenziare un disabile? L’ultima sentenza introduce una nuova regola

È possibile licenziare un disabile? A fornire chiarimenti in merito ci ha pensato di recente la Corte di Cassazione con una sentenza ad hoc.
2 settimane fa
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Foto © Pixabay

Una recente sentenza ha introdotto una nuova regola in merito al licenziamento dei disabili. Come canta Fiorella Mannoia con il brano Combattente: “È una regola che vale in tutto l’universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare”. Tutti quanti abbiamo paura di qualcosa.

In tali circostanze, però, non dobbiamo abbatterci. Bensì dobbiamo cercare di reagire e trovare una soluzione.

Lo sanno bene i tanti lavoratori che, una volta trovato un impiego, temono di poter essere licenziati e restare così senza lavoro.

Una situazione alquanto spiacevole, che può portare una famiglia a vivere dei momenti davvero complicati. Proprio in tale ambito giunge in aiuto lo Stato che mette in campo delle misure volte a tutelare le persone più fragili. Come ad esempio i disabili. Ma quest’ultimi possono essere licenziati?

Si può licenziare un disabile? L’ultima sentenza introduce una nuova regola

A fornire una risposta al quesito poc’anzi proposto ci ha pensato di recente la Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, grazie all’ordinanza numero 18094 del 2 luglio 2024 ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una persona disabile che non poteva essere adibita ad altre mansioni.

In tali circostanze, hanno sottolineato i giudici, il datore di lavoro ha l’obbligo di ricollocare il dipendente all’interno dell’azienda. In particolare, stando alla normativa vigente, non è possibile licenziare un lavoratore disabile senza che venga prima svolto un accertamento, da parte di una commissione medica integrata, dell’eventuale impossibilità definitiva di reinserimento.

Il datore di lavoro e il dipendente possono richiedere l’accertamento

Al fine di emettere tale sentenza, la Corte di Cassazione ha preso in considerazione il comma 3 dell’articolo 10 della legge numero 68 del 12 marzo 1999. In base a quest’ultimo, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o variazioni significative dell’organizzazione aziendale, il disabile può chiedere che una commissione medica accerti la compatibilità delle mansioni lavorative con il proprio stato di salute.

Allo stesso modo:

“il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo“.

L stessa legge, inoltre, sottolinea che la richiesta di accertamento e il periodo per effettuarla non costituiscono causa di sospensione del rapporto lavorativo. Quest’ultimo può essere risolto solamente nel caso in cui, pur attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione lavorativa, la commissione medica accerti la definitiva impossibilità di reinserire la persona disabile in azienda.

In pratica il rapporto di lavoro può essere interrotto in modo legittimo solamente se un organo tecnico, terzo ed imparziale, accerti la definitiva impossibilità di reinserire la persona disabile. In caso contrario non è ammesso il licenziamento.

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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