Per un lavoratore in malattia, non basta farsi trovare a casa per la visita fiscale. Oltre ad essere reperibile, deve rendere possibile il controllo del medico INPS comunicando tutti gli elementi e i dati utili per mettere il medico nelle condizioni di effettuare il controllo domiciliare. Il lavoratore deve dimostrare di aver reso possibile la visita fiscale presso l’indirizzo di residenza (o indirizzo diverso se preventivamente comunicato).
Si può ricevere visita fiscale senza numero civico?
Si può ricevere visita fiscale senza numero civico? Obbligo di comunicazione del lavoratore
Nell’inviare il certificato di malattia, il lavoratore deve precisare tutti i dati utili come quando si fa spedire un pacco dal corriere.
Nelle sue funzioni di pubblico ufficiale, il medico INPS deve essere messo nelle condizioni di effettuare il controllo domiciliare, non può essere impossibilitato dalla mancanza di dati o riferimenti, altrimenti ne risponde il lavoratore in malattia. Proprio per la sua funzione di pubblico ufficiale, tutto ciò che verbalizza il medico INPS, in caso di impossibilità di eseguire la visita fiscale, ha valore di atto pubblico anche a fini di querela di falso.
Obbligo dell’INPS in caso di indirizzo incompleto
Diverse sentenze della Corte di Cassazione recepite dell’INPS attraverso proprie circolari (n. 129/1990, n. 182/1997 e n. 183/1998) hanno chiarito che, in caso di indirizzo incompleto, l’Istituto previdenziale deve attivarsi per cercare di integrare il dato mancante (incluso il numero civico del lavoratore in malattia).
Se l’INPS ha la possibilità di accertare l’indirizzo completo sulla base di dati in suo possesso o agevolmente, il lavoratore non è sanzionabile. Quindi, l’INPS è obbligato ad inserire il dato mancante prima di assegnare la visita fiscale al medico.
Nel caso in cui l’INPS non riesca ad inserire il dato, la visita fiscale può essere assegnata al medico a patto che l’Istituto abbia valutato la possibilità per il medico di individuare facilmente il domicilio di malattia.
Il medico che tenta invano di effettuare una visita fiscale senza numero civico o con indirizzo incompleto ha diritto ugualmente alla corresponsione dell’accesso se l’INPS non inserisce il dato mancante o assegna la visita senza valutare bene la possibilità di individuare il domicilio agevolmente.