Anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus, il contribuente è tenuto a richiedere al tecnico l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute, oltre a far apporre il visto di conformità dal commercialista sulla documentazione attestante la spettanza del bonus.
A tali regole, introdotte dal D.L. 157/2021, è soggetto anche il bonus facciate.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, quali sono i prezzari che deve considerare il tecnico? E’ possibile considerare i prezzari DEI?
Ecco tutto quello che c’è da sapere per mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco
L’asseverazione sulla congruità delle spese anche per il bonus facciate
Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, ai fini della cessione/sconto in fattura i tecnici devono asseverare la congruità delle spese; non i requisiti tecnici dell’intervento.
Nella circolare n°16/E, è specificato che:
- l’attestazione della congruità della spesa possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi,
- dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.
Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (se non rientranti nel Superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.
E’ possibile utilizzare i prezzari DEI?
Per asseverare la congruità dei prezzi il tecnico deve individuare i prezzari da considerare.
Da qui, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°16/E/2021, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento:
- al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre
2020, e - ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio, per quelli con data di inizio lavori antecedente.
Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio.
Dunque, in attesa dell’adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica che individua i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per gli ultimi interventi citati, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento:
- ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto,
- ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Dunque, sembrerebbe che per il bonus facciate non possa essere considerato il prezzario DEI. Prezzario invece espressamente richiamato nell’allegato A, punto 13.1 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) per gli interventi di risparmio energetico.
Non rimane che attendere nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.