Sisma Bonus Acquisti, è necessaria l’agibilità entro il termine normativamente previsto?

Gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare del cosiddetto Sisma Bonus Acquisti se l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori viene stipulato entro il 31 dicembre 2021.
4 anni fa
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L’ Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 557 del 23 novembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al cosiddetto “sisma bonus acquisti”. Un’agevolazione in cui, a differenza dal normale “sisma bonus”, i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, e non a chi effettua l’intervento. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante, un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, è proprietaria di un lotto di terreno che comprende un fabbricato industriale dismesso che intende demolire per costruire successivamente tre edifici residenziali plurifamiliari.

Alla fine dei lavori il rischio sismico dei nuovi edifici risulterà ridotto di due classi.

L’intervento si concluderà nel 2021, con la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo, saranno stipulati dei preliminari con versamento di caparre e acconti.

Ciò premesso, l’istante chiede se, entro il termine normativamente previsto del 31 dicembre 2021, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al Comune della Comunicazione di fine lavori e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico.

Sisma Bonus Acquisti

Il “sisma-bonus acquisti” si differenzia dal “sisma bonus” in quanto i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, e non a chi effettua l’intervento.

L’Agevolazione spetta agli acquirenti delle nuove unità immobiliari edificate anche con una diversa volumetria rispetto alla struttura preesistente, sulle macerie di fabbricati demoliti e ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico, situati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% o del 85%. Questo dipende se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due.

Infine, le imprese di costruzione immobiliare devono cedere l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Risposta dell’Ade

L’agenzia delle Entrate risponde al quesito del contribuente citando normativa e prassi.

Secondo quanto stabilito dalla norma stessa, che si riaggancia alle regole del sisma bonus, l’agevolazione è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, si ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione se l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

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