Sul Sismabonus 110 SI o NO: ecco la regola sull’asseverazione tardiva che forse non tutti sanno. Un’informazione che può rilevarsi importante e decisiva per i proprietari di case come per gli addetti ai lavori. Ovverosia, per le ditte del comparto edile e di quello delle costruzioni. Ai fini dell’accesso o meno alle agevolazioni fiscali.
In particolare, per fare chiarezza, da parte dell’Agenzia delle Entrate è arrivata la risposta ad un interpello. Precisamente, la Risposta n. 554/2021 avente ad oggetto la ‘Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo‘.
Sismabonus 110: la regola sull’asseverazione tardiva che non tutti sanno
Con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che al riguardo ha spazzato via ogni dubbio sul Sismabonus 110 SI o NO. Ovverosia, l’asseverazione di rischio sismico viaggia sempre insieme. Alla richiesta del titolo abilitativo. Ma come vedremo questo vale solo fino ad una data che fa da spartiacque.
In pratica, chi realizza i lavori antisismici su un immobile di sua proprietà non può presentare l’asseverazione tardiva. Ovverosia, dopo la richiesta del titolo abilitativo. Altrimenti, per il Sismabonus 110 SI o NO non c’è speranza. In quanto si perde il diritto alle detrazioni fiscali.
La regola sull’asseverazione tardiva che non tutti sanno c’è, ecco come
Ma, come sopra anticipato, la regola sull’asseverazione ammessa tardiva che non tutti sanno, sul Sismabonus 110% SI o NO, ha nel 16 gennaio del 2020 la data spartiacque. Che è quella dell’entrata in vigore del decreto Mit n. 24/2020.
Un decreto che, proprio per i titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovverosia dal 16 gennaio 2020, per il Sismabonus 110 SI o NO ammette l’asseverazione tardiva. Ma, in ogni caso, sempre e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Nella risposta ad interpello n. 554/2021, invece, i fatti erano antecedenti alla data sopra riportata.