Sismabonus acquisti e congruità delle spese: Nuove istruzioni Agenzia delle entrate sull’asseverazione

L'Agenzia delle entrate ha chiarito l'impatto dell'intervento del Decreto "Antifrode" sul sismabonus acquisti
3 anni fa
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Un doppio bonus per gli interventi edilizi: quando la detrazione aumenta
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Visto di conformità sui bonus edilizi e sismabonus acquisti. In che modo l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese introdotto dal D.l. 157/2021, c.d decreto “Antifrode” impattano sul sismabonus acquisti?

A tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con la circolare n°16/E pubblicata ieri.

Il Sismabonus acquisti

L’articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013 prevede una detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.

Il riferimento è al c.d sismabonus acquisti.

La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.

La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione sale al 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per il superbonus 110%.

L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.

Anche per il sismabonus acquisti è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il Sismabonus acquisti e l’asseverazione sulla congruità delle spese

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, decreto “Antifrode”), prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Detto ciò, tale previsione impatta anche sul c.d sismabonus acquisti?

Ebbene a tale domanda, ha risposto l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 16/E pubblicata ieri.

Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che:

con particolare riferimento all’acquisto di case antisismiche, ai fini del Superbonus, si ricorda che la detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa in commento.

Dunque, non è necessario attestare/asseverare la congruità delle spese per il sismabonus acquisti nè ordinario nè 110%. E’ invece necessario il visto di conformità.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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