Il sismabonus acquisti spetterà solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Per tale agevolazione non spetterà la proroga lunga prevista in materia di superbonus 110.
Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare.
Il legislatore nel riconoscere l’applicazione dell’aliquota del 110% anche per il sismabonus, non aveva fissato un termine di operatività dell’aliquota rafforzata.
Dunque a individuare un termine di scadenza è l’Agenzia delle entrate.
Il sismabonus acquisti
Il sismabonus acquisti è disciplinato dall’articolo 16, comma 1-septies del DL n.
L’agevolazione si sostanzia in una detrazione in favore degli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.
La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.
La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Per le spese sostenute in vigenza del superbonus, la detrazione sale al 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per il superbonus 110%.
L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.
Anche per il sismabonus acquisti è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Senza asseverazione sulla congruità delle spese.
Agevolazione al 110% solo fino al 30 giugno 2022
Il legislatore nel riconoscere l’applicazione dell’aliquota del 110% anche per il sismabonus acquisti, non aveva fissato un termine di operatività dell’aliquota rafforzata. A dirimere tale incertezza operativa è intervenuta l’Agenzia delle entrate in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza d’interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, ha avuto modo di precisare che:
Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l’aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (…)” si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione.»
Da qui, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma.
Dunque, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
In sintesi, le proroghe lunghe superbonus 110 previste dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, non si applicano all’acquisto di case antisismiche.