L’interpello presentato da un’impresa di costruzioni è stata occasione per l’Agenzia delle Entrate di fornire nuovi ed importanti chiarimenti in merito al c.d. sismabonus (detrazione fiscale per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche). Le precisazioni cono contenute nella Risposta n. 213 del 14 luglio 2020.
Tra le perplessità dell’istante vi rientra quella secondo cui il bonus possa o meno essere fruito anche dalle persone giuridiche e se è cumulabile o meno con il contributo erogato allo scopo preciso di realizzare gli interventi (contributo ricevuto dal “Commissario per la ricostruzione”).
Con riferimento a questo secondo aspetto, l’Amministrazione finanziaria parte dal presupposto che “Il riconoscimento del beneficio fiscale è connesso a finalità di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi certificati, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui al D.M. 28.02.2017 e s.m., volti alla riduzione del rischio sismico”.
Pertanto, continua l’Agenzia, “seguendo tale logica, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un contributo ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici” e, quindi, non è da ostacolo alla fruizione della detrazione in commento l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione.
Tra i beneficiari anche le imprese
In merito all’altra perplessità, ossia se il sismabonus sia beneficiabile anche dalle persone giuridiche, l’Amministrazione evidenza che la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Premettendo che del sismabonus fruiscono tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive (art. 16, comma 1-bis e ss., del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) viene poi richiamata la Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, in cui fu chiarito che “Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”.
La stessa Agenzia con la Risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018, aveva altresì riconosciuto l’agevolabilità degli interventi riguardanti immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione”.
Sulla base di tutte le predette considerazioni, dunque, le Entrate sono giunte a concludere che il sisma bonus può essere fruito anche dai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse persone giuridiche) ed anche in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (c.d. beni merce).