Dopo il chiarimento dato con la Risposta n. 194/E del 26 giugno scorso, in cui è stato precisato che l’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni normative e di prassi, non consente l’accesso alla detrazione pervista per interventi aventi ad oggetto misure antisismiche (c.d. sismabonus), l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento per dare riscontro ad altra istanza di interpello e lo fa con la Risposta n. 196/E del 30 giugno 2020 in cui si chiarisce che, il beneficio spetta anche se l’asseverazione non è presentata contestualmente al titolo abilitativo purché presentata entro la data di stipula del rogito notarile.
In dettaglio, l’Amministrazione finanziaria affronta il caso di acquirenti di immobili, ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, demoliti e ricostruiti dall’impresa, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019. L’asseverazione del tecnico, necessaria per la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato, non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo.
Il chiarimento del Consiglio Superiore Lavori Pubblici
L’Agenzia delle Entrate, per dare risposta all’istante, fa leva sulla nota n. 4260 del 5 giugno 220 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- Servizio tecnico centrale con cui è stato chiarito che il comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto – legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto – legge n. 34 del 30 aprile 2019 “tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari“.
Sulla base della citata considerazione, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione di cui in premessa, ossia che il sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.