Ai sensi dell’articolo 20 Legge 22 maggio 2017, n. 81: “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (smart working) ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.
Ci si chiede, dunque, se sia possibile, in virtù della norma sopra esposta, poter continuare ad usufruire dei buoni pasto anche svolgendo la propria mansione attraverso l’istituto del “lavoro agile”.
Il quesito è stato posto di recente da un lavoratore, peraltro un turnista che svolge la propria attività nella fascia oraria del pranzo, agli esperti fiscali del “Ilsole24ore.it”. Ecco cosa è emerso.
Smart Working post Coronavirus, il quesito posto dal lavoratore
Il contribuente, un impiegato al servizio call center della gestione emergenze, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, ha continuato a lavorare da remoto anche nel periodo post emergenza coronavirus.
Essendo un turnista i suoi orari di lavoro ricadono anche nella fascia oraria del pranzo.
Lo stesso, per i motivi sopra esposti, si chiede sia possibile continuare a percepire i buoni pasto pur lavorando da casa.
Buoni Pasto, sono una misura assistenziale
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Dl 333/1992 (convertito con legge 359/1992): “Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l’importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall’azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato”.
Per questo motivo, conclude l’articolo de “ilsole24ore.
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