Smart working e infortuni domestici. Quando interviene la copertura assicurativa Inail? Benchè la tutela del lavoratore sia estesa anche a distanza, non sempre si riesce a stabilire momento e causa dell’incidente.
I vantaggi del lavoro agile per il lavoratore sono ben noti e fra questi ci sono anche i minori rischi legati agli spostamenti che bisogna fare per recarsi in ufficio o sul luogo di lavoro (infortuni in itinere). Cosa che però non mette del tutto al riparo da possibili infortuni che possono avvenire a casa.
I rischi del lavoro da casa
Questo non significa che il lavoratore non sia sottoposto a rischi durante il lavoro agile, ma solo che cambia l’ambito di applicazione della tutela infortunistica non essendo più il datore di lavoro responsabile dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, ma il lavoratore stesso chiamato a svolgere la propria attività a distanza, da casa o da altro luogo da cui sia possibile utilizzare una connessione internet. Questa situazione di forte dinamicità, però, ha fatto sorgere un grande interrogativo nella comunità degli smart worker: cosa succede se un dipendente incorre in un infortunio quando sta lavorando fuori dall’ufficio che di solito frequenta?
La tutela assicurativa
Ebbene, nulla è stato lasciato al caso. L’Inail aveva già predisposto delle tutele nel 1917 partendo dalla legge numero 81 dove all’art. 23 si tutela il telelavoro che già esisteva da molti anni prima e solo ultimamente stava ricevendo un impulso da parte del governo, nonostante i numerosi ostacoli ancora esistenti. La legge dice infatti che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”. Così, l’Inail ha precisato con la circolare numero 48 che “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
Gli infortuni domestici
Pertanto, nulla cambia se il lavoro viene svolto presso il datore di lavoro o da casa.