Il Dl 138 del 2011 ha profondamente ritoccato la disciplina delle società di comodo prevista dall’art. 30 della legge 724 del 1994. Infatti si prevede per le società di capitali non operative una maggiorazione dell’ires di 10,5 punti percentuali e l’applicazione della disciplina inerente le società di comodo anche per le società in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi o quelle che in due distinti periodi d’imposta hanno dichiarato perdite fiscali e nel terzo un reddito inferiore al minimo determinato dall’art.
Occorre ribadire che la maggiorazione di aliquota del 10,5 per cento è prevista anche alla quota di reddito applicata per trasparenza ad una società di capitali da una società di persone non operativa ( il reddito sarà tassato al 27, per cento ad esclusione della parte di reddito attribuito per trasparenza dalla società di persone). Per quanto riguarda invece le società di comodo che hanno scelto di optare al regime di trasparenza fiscale il reddito ai sensi degli artt. 115 e 166 del TUIR è previsto che assoggettino in maniera autonoma il reddito all’aliquota maggiorata del 10,5 per cento e che provvedano al relativo versamento dell’imposta. Anche le società di comodo che hanno scelto di optare per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 del Tuir, sia in qualità di consolidanti che di consolidate, dovranno assoggettare il proprio reddito all’ires maggiorata e prevedere al relativo versamento d’imposta, mentre la società consolidante assoggettare all’aliquota ordinaria del 27,5 per cento il reddito prodotto a livello complessivo ( tale reddito sarà determinato dalla somma algebrica dei singoli redditi netti delle complessive società aderenti al consolidato).
I CALCOLI DA EFFETTUARE
Per quanto riguarda il pagamento degli acconti per il periodo d’imposta di prima applicazione occorre assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Pertanto i soggetti che ricadono nella normativa dovranno rideterminare l’imposta dovuta applicando la nuova aliquota maggiorata e tale valore dovrà essere preso come riferimento per il calcolo degli acconti del 2012. I soggetti che si trovano invece nella situazione di società di comodo per il mancato superamento del test di operatività possono applicare il metodo previsionale per il calcolo degli acconti per il 2012 e versare l’imposta dovuta applicando un’aliquota ires del 27,5 per cento se ritengono di superare per il 2012 il test.
Per quanto riguarda le nuove disposizioni introdotte per le società in perdita sistemica il triennio di riferimento per valutare la perdita sarà quello che va dal 2009 al 2011 e pertanto la maggiorazione del 10,5 punti percentuali sarà applicata dal quarto periodo d’imposta. La verifica nei periodi successivi verrà effettuata sempre su un triennio mobile ( di conseguenza per il 2013 il periodo di riferimento sarà il triennio 2010-2012). Se nel periodo d’imposta considerato vi sono delle cause di esclusione allora occorrerà effettuare di nuovo il calcolo sul triennio successivo (ad esempio se nel 2011 vi è una causa di esclusione occorrerà effettuare il calcolo sul triennio 2012 – 2014). In questo caso però occorrerà fare maggiore chiarezza, come del resto richiesto espressamente dall’associazione nazionale dei commercialisti, se è ancora possibile applicare la circolare 25 dell’agenzia delle entrate del 4 maggio 2007. Quest’ultima stabilisce chiaramente che nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi d’imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di esclusione come previsto dalla norma.
LE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE
Viene invece espressamente stabilito che sono escluse dal novero delle società che ricadono nelle norme inerenti le perdite sistemiche quelle che sono costituire nel 2010 e nel 2011 visto che manca un triennio di riferimento. Inoltre per le società in perdita sistemica possono essere applicate le cause di non applicazione previste dall’art. 30 della legge 724/1994. In ogni caso sono esclusi dalla normativa le cooperative, le società di mutuo soccorso, imprese individuali, lavoratori autonomi e enti commerciali e non commerciali residenti.
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