Per considerare un familiare fiscalmente a carico è necessario che questi possieda, nell’anno d’imposta di riferimento (quindi, ad esempio nel 2020 con riferimento al Modello 730/2021), un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro (il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta – Circolare n. 19/E del 2020).
Concorrono a formare il suddetto limite di reddito (di 2.840,51 euro o 4.000 euro), anche i seguenti redditi:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio e regime forfetario.
Chi sono i familiari fiscalmente a carico?
Nel rispetto dei limiti reddituali di cui sopra (vedi anche Familiari a carico 2021: quali sono i limiti?), si possono considerare fiscalmente a proprio carico, anche se non conviventi o anche se residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Sempre nel rispetto dei citati limiti reddituali, possono considerarsi a proprio carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori (compresi quelli adottivi)
- i generi e le tue nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
- i nonni e le nonne.
Detrazione familiari a carico: le regole per gli extracomunitari
Possono beneficiare della detrazione per familiari a carico anche i cittadini extracomunitari che sono fiscalmente residenti in Italia e che presentano qui la propria dichiarazione dei redditi (ciò anche se i figli ed il coniuge hanno mantenuto residenza all’estero).
- attestazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
- documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
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