Soggetti ISA e versamenti imposte al 15 settembre: ecco come risparmiare

Non è possibile rimandare il pagamento di quanto dovuto ai 30 gg successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. 
3 anni fa
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isa - regime premiale
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Il versamento delle imposte al 15 settembre da parte dei soggetti Isa è oramai alle porte. In alternativa ai pagamenti in unica soluzione, è possibile rateizzare gli importi dovuti. Attenzione però non è possibile rimandare il pagamento di quanto dovuto ai 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Ecco come rateizzare le imposte e non compromettere la propria liquidità.

Il versamento delle imposte al 15 settembre

Entro il prossimo 15 settembre devono essere effettuati i versamenti Ires, Irpef, Irap ecc da parte dei soggetti Isa. La proroga, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, è stata disposta dal decreto Sostegni-bis.

Sono interessati dalla proroga i soggetti che: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569 euro).

Anche i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio beneficiano della proroga.

Attenzione, oltre alle imposte sopra citate, devono essere pagate entro il 15 settembre, la cedolare secca sui canoni locativi, l’Ivie e l’Ivafe,  i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi, ecc. Se dovute dai soggetti interessati dalla proroga.

Non è possibile rimandare il pagamento di quanto dovuto ai 30 gg successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Si ai pagamenti rateizzati: la prima rata va pagata entro il 15 settembre

Gli importo dovuti entro il 15 settembre possono essere rateizzati.

Ad ogni modo, i versamenti rateali devono essere effettuati sulla base delle indicazioni di cui alla risoluzione, Agenzia delle entrate, n° 53/E del 5 agosto.

Per i titolati di partita iva, i versamenti rateali sono così effettuati:

  • entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
  • entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
  • entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
  • entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

Peri i non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese (articoli 5, 115 e 116, Tuir) le scadenze sono:

  • entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
  • entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
  • entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
  • entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi;

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Se, invece, entro il 15 settembre 2021, si effettuano più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo: in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021, senza interessi; in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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