Il versamento delle imposte al 15 settembre da parte dei soggetti Isa è oramai alle porte. In alternativa ai pagamenti in unica soluzione, è possibile rateizzare gli importi dovuti. Attenzione però non è possibile rimandare il pagamento di quanto dovuto ai 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Ecco come rateizzare le imposte e non compromettere la propria liquidità.
Il versamento delle imposte al 15 settembre
Entro il prossimo 15 settembre devono essere effettuati i versamenti Ires, Irpef, Irap ecc da parte dei soggetti Isa. La proroga, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, è stata disposta dal decreto Sostegni-bis.
Anche i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio beneficiano della proroga.
Attenzione, oltre alle imposte sopra citate, devono essere pagate entro il 15 settembre, la cedolare secca sui canoni locativi, l’Ivie e l’Ivafe, i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi, ecc. Se dovute dai soggetti interessati dalla proroga.
Non è possibile rimandare il pagamento di quanto dovuto ai 30 gg successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Si ai pagamenti rateizzati: la prima rata va pagata entro il 15 settembre
Gli importo dovuti entro il 15 settembre possono essere rateizzati.
Ad ogni modo, i versamenti rateali devono essere effettuati sulla base delle indicazioni di cui alla risoluzione, Agenzia delle entrate, n° 53/E del 5 agosto.
Per i titolati di partita iva, i versamenti rateali sono così effettuati:
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
Peri i non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese (articoli 5, 115 e 116, Tuir) le scadenze sono:
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi;
Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Se, invece, entro il 15 settembre 2021, si effettuano più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo: in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021, senza interessi; in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.