Ecco la soglia oltre cui scatta la segnalazione all’Agenzia delle Entrate

Segnalazioni Agenzia delle Entrate: oltre quale soglia scattano
2 anni fa
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La Legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni pubblicata in GU n 193 del 19 agosto, entrata in vigore dal 20 agosto 2022, porta con sé consistenti novità sulle soglie IVA in base alle quali l’agenzia delle entrate invia comunicazione dei debiti non versati e scaduti all’imprenditore.

Le soglie IVA per cui scatta la segnalazione dell’Agenzia delle entrate

La novità introdotta con il DL semplificazioni prevede che la segnalazione dall’Agenzia delle entrate scatti in caso di:

  • un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (come indicato all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
  • importo superiore a 5.000 Euro;
  • importo non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari desunto dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

È previsto che la segnalazione venga inviata in ogni caso se il debito supera l’importo di 20.000 euro.

Queste novità decorrono per i debiti risultanti dalle comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022.

Come avviene la segnalazione dall’Agenzia delle entrate

Per quanto riguarda le modalità di segnalazione previste, l’art. 37-bis incluso nella Legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni stabilisce che:

  • l’Agenzia delle entrate;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

inviino all’imprenditore (e anche a un eventuale organo di controllo, se presente) una segnalazione dei debiti e dei ritardi nei pagamenti risultanti all’Anagrafe tributaria e rischi per l’impresa. L’avviso arriva tramite posta elettronica certificata o classica raccomandata con avviso di ricevimento.

La novità prevede anche che le segnalazioni siano inviate dall’Agenzia delle entrate, insieme alla comunicazione di irregolarità, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ex articolo 21-bis del DL n 78/2010).

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