Sospensione adempimenti agevolazioni prima casa. Attenzione non vale per tutti: Istruzioni Agenzia delle Entrate

L'eventuale decorso dei termini potrebbe avere comportato la perdita delle agevolazioni prima casa, con applicazione delle sanzioni previste per legge
3 anni fa
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Dal 1° aprile sono ripresi a decorrere i termini collegati agli adempimenti da porre in essere per beneficare delle agevolazioni prima casa.

Nella circolare n°8/2022, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco quelli che sono i termini per i quali, fino al 31 marzo 2022, come da D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, il contribuente ha potuto beneficiare della sospensione.

Allo stesso modo, l’Agenzia delle entrate ha individuato i termini per i quali la sospensione non operava.

In tale caso, bisogna prestare particolare attenzione, in quanto, l’eventuale decorso dei termini potrebbe avere comportato la perdita delle agevolazioni prima casa, con applicazione delle sanzioni previste per legge.

La sospensione degli adempimenti per le agevolazioni prima casa

L’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 ha sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Il decreto “Milleproroghe” 2020 e successivamente il decreto-legge n. 228 del 2021, c.d decreto Milleproroghe 2021, post conversione in legge ( Legge n. 15 del 2022) hanno portato rispettivamente il termine di sospensione:

  • al 31 dicembre 2021 e al
  • 31 marzo 2022.

In particolare, la sospensione riguardava i seguenti termini:

  • di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve comprare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

Ulteriori termini sospesi

La sospensione operava anche in riferimento al termine dei 12 mesi entro i quali è necessario procedere all’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”.

Termine quest’ultimo stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art.7 della Legge 448/1998).

In base alle indicazioni contenute nella circolare n°8/E 2022, la sospensione copre tutto il periodo 23 febbraio 2022-31 marzo 2022. Difatti, la sospensione opera senza pausa.

Dal 1° aprile sono ripresi a decorrere i termini collegati agli adempimenti da porre in essere per beneficare delle agevolazioni prima casa.

I termini non oggetto di sospensione

Nella stessa circolare appena citata, Agenzia delle entrate ha individuato i termini per i quali la sospensione non operava.

In tale caso, bisogna prestare particolare attenzione, in quanto, l’eventuale decorso dei termini potrebbe avere comportato la perdita delle agevolazioni prima casa, con applicazione delle sanzioni previste per legge.

Ebbene, non rientrano tra i termini oggetto di sospensione:

  • il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, previsto dal comma 4 della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 131/1986-TUR) (periodo di monitoraggio sulla vendita dell’immobile oggetto delle agevolazioni prima casa-esclusione pro contribuente);
  • termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A93.

Su tale ultimo punto, il riferimento è al termine triennale entro il quale devono essere ultimati i lavori di ristrutturazione su immobili contigui. Immobili acquistati con l’intenzione di realizzare un’unica unità abitativa per essere ammessi al beneficio “prima casa”.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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