Fino al 28 febbraio sono sospesi i pagamenti legati a cartelle e altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate-riscossione. I pagamenti sospesi devono essere effettuai entro la fine di marzo. La sospensione riguarda anche gli avvisi bonari rateizzati con l’Agenzia delle entrate?
La sospensione dell’attività di riscossione
Il D.L. 7/2021 ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, Ex Equitalia. Infatti,
l’attività di riscossione dell’Ex Equitalia viene ulteriormente sospesa fino al 28 febbraio.
Sono inoltre sospesi tutti i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
In base a quanto detto finora, il nuovo decreto proroga ulteriormente la sospensione dell’attività di riscossione. Sospensione disposta in primis con l’art. 68 del D.L. 18/2020 e poi di volta in volta proprogata dai vari decretI emergenziali.
Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73.
Sospensione dell’attività di riscossione: esclusi gli avvisi bonari
La previsione di proroga della sospensione non riguarda gli avvisi bonari. In particolare ci riferiamo agli avvisi per i quali il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, aveva ammesso la proroga dei pagamenti anche tramite delle rateazioni.
Infatti, l’art.144 del decreto Rilancio prevede una remissione in bonis per i contribuenti con pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari).
Tali versamenti erano considerati considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
Dunque, i versamenti dei pagamenti degli avvisi bonari e delle relative rate in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, erano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all’esito degli stessi controlli automatici e formali, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, potevano essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
I versamenti sospesi postevano essere effettuati anche:
- in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020,
- con scadenza il 16 di ciascun mese.
Detto ciò, tali pagamenti non rientrano nella proroga al 28 febbraio della sospensione dell’attività di riscossione.
Tale indicazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.