Da domani 1° settembre, riprende l’attività di riscossione. Dunque, si riattiva la notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. Si pensi al fermo amministrativo, alle ipoteche ai pignoramenti ecc.
La sospensione delle cartelle fino al 31 agosto
La sospensione dell’attività di riscossione al 31 agosto è stata disposta con l’art.2 del D.L. 99/2021, rispetto al precedente termine del 30 giugno. In fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis, le disposizioni di proroga del D.
La sospensione riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. L’8 marzo è la data a partire dal quale è stata disposta la prima sospensione dell’attività di riscossione. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Difatti, sono stati sospesi i pagamenti relativi ai seguenti atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione:
- cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792 , della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Attenzione, i pagamenti sospesi nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre in unica soluzione. In forza di alcune disposizioni normative, in alcuni casi, è possibile evitare di pagare in unica soluzione.
Sospensione dell’attività di riscossione: da domani 1° settembre si riparte
Da domani 1° settembre, riprende l’attività di riscossione.
Dunque, si riattiva la notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. Si pensi al fermo amministrativo, alle ipoteche ai pignoramenti ecc.
Da qui, sui pignoramenti riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. Quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Infatti fino al 31 agosto, sono stati sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; fino al 31 agosto, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato li ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.