Nella giornata di ieri il Governo ha approvato un decreto legge che proroga la sospensione dei pagamenti di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS affidati per il recupero all’Ex Equitalia. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il prossimo 30 settembre. In unica soluzione.
Il decreto Legge è già stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
La proroga della sospensione delle cartelle esattoriali
È stato approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n.
Fino a tale data è sospesa l’attività di notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, quali fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti ecc.
Pagamenti al 30 settembre in unica soluzione
La sospensione riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La sospensione riguarda:
- cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792 , della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre in unica soluzione.
A tal proposito, il D.L.34/2020, Decreto Rilancio, ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione riguarda tutti i piani di rateizzazione già in essere e quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
Attenzione, la tolleranza vale anche per i piani di rateazione già in essere con rate in scadenza nel periodo di sospensione dell’attività di riscossione, 8 marzo 2020-31 agosto 2021. Dunque, se ad esempio abbiamo 12 rate sospese, se riusciamo a pagarne almeno 3 più quella in scadenza al 30 settembre (non interessata dalla sospensione delle cartelle esattoriali) non decadremo dalla rateazione. Salvo che non abbiamo già altre rate non pagate.
Per le cartelle esattoriali e gli altri atti di recupero in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione. Se ciò avviene entro il 30 settembre 2021, si evita l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione.