L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le F.A.Q. sulla sospensione dell’attività di riscossione prevista inizialmente dal D.L. Cura Italia e poi di volta in volta prorogata dai vari decreti emergenziali che si sono succeduti durante la pandemia, da ultimo il D.L. Sostegni. Tale decreto, ha prorogato la sospensione fino al 30 aprile 2021, rispetto al previgente termine del 28 febbraio.
Fino a tale data, l’Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS nè avvisi di accertamento.
Fino alla stessa data, durante il periodo di sospensione, quindi fino al 30 aprile 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare quale fermo amministrativo o ipoteca o procedure esecutiva, ad esempio pignoramento. La sospensione opera anche per i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2021. Senza possibilità di rateazione.
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La sospensione dell’attività di riscossione
Il D.L. 41/2021, D.L. Sostegni, ha allungato la sospensione dell’attività di riscossione, in considerazione dell’attuale pandemia che ha colpito fortemente la liquidità di imprese e famiglie. Il governo ha spostato al 30 aprile 2021 lo stop alla notifica di nuove cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps. Non è sospesa solo la notifica delle cartelle e degli altri atti citati ma anche ogni procedura esecutiva e cautelare, quali pignoramento, fermo amministrativo, ipoteche ecc. Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020). Pignoramenti effettuati su: stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
La sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, opera anche per i pagamenti in scadenza nello stesso periodo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2021. Senza possibilità di rateazione.
Sospensione cartelle: le F.A.Q. dell’Agenzia delle entrate-riscossione
Sulla base delle novità apportate dal D.L. Sostegni, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha aggiornato le F.A.Q. sulla sospensione dell’attività delle cartelle
Piani di rateazione in essere o di nuova attivazione
La sospensione dei pagamenti riguarda anche i piani di rateazione già in essere. E’ sospeso il pagamento delle rate in scadenza nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione dell’attività di riscossione nonchè dei pagamenti, decorre dal 21 febbraio 2020.
Su tale punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
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- il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 31 maggio 2021;
- per le cartelle in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, se ciò avviene entro il 31 maggio 2021, si evita l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Sospensione cartelle nel D.L: Sostegni: in stand by anche i pagamenti rateali.
Attenzione, anche se non risusciamo a pagare le rate sospese in unica soluzione, ciò non significa che decadremo dalla rateazione.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Il D.L. Sostegni ha prorogato la scadenza del 1° marzo per pagare le rate scadute nel 2020, afferenti la rottamazione-ter e il saldo e stralcio.
Nello specifico, è prorogato:
- al 31 luglio 2021, il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 1372020)
- al 30 novembre 2021, il termine di pagamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
A tal proposito nelle FAQ in esame, è chiarito che:
possono usufruire della proroga al 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell’anno 2019. Al pari, potranno usufruire della proroga al 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le le rate in scadenza nell’anno 2020. Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter.
Viene confermata, in contrapposizione ai precedenti decreti di proroga, l’applicazione dei 5 giorni di tolleranza per le scadenze del 31 luglio 2021 e del 30 novembre 2021.
Dunque: i pagamenti in scadenza al 31 luglio 2021 potranno essere effettuati entro il 9 agosto 2021, quelli in scadenza al 30 novembre, entro il 6 dicembre.
Tolleranza che opera di già norma per le rate non oggetto di proroga. Si veda il comma 14-bis dell’art.3 del D.L. 119/2018.
Decadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio
Nelle F.A.Q. viene chiarita anche la disposizione in base alla quale chi è decaduto dalle precedenti rottamazione/saldo e stralcio delle cartelle, può, per gli stessi carichi richiedere un nuovo piano di rateazione. Infatti, il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato le rate 2019. Il “Decreto Ristori” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.
Fermo amministrativo
La sospensione delle attività cautelari riguarda anche il fermo amministrativo.
A tal proposito, nelle F.A.Q. è chiarito che se il fermo è già in essere, presentando una richiesta di rateazione, anche durante la sospensione, pagando la prima rata, è possibile ottenere la sospensione del provvedimento. E’ utile ricordare che il fermo non può essere apposto sul mezzo considerato strumentale per l’attività di impresa o professionale nonché per i veicoli delle persone diversamente abili.
Blocco pagamenti PA
Nella FAQ viene chiarita anche la sospensione delle verifiche sulla presenza di cartelle scadute.
Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Dunque, se ad esempio devo ricevere dallo Stato il pagamento di una prestazione professionale per un importo superiore a 5 mila euro, nel periodo di sospensione, il pagamento avverrà anche se ho delle cartelle scadute non pagate.
Tale aspetto è stato affrontato nel nostro approfondimento Blocco pagamenti P.A. nel D.L. Sostegni: verifiche sospese fino al 30 aprile 2021.