Con il D.L. Sostegni approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri viene ulteriormente prorogata la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali. Stesso cosa dicasi per gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito INPS, affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione. Nello specifico, il nuovo decreto proroga di un mese la sospensione dei pagamenti dovuti all’Agente della riscossione, si passa dal 28 febbraio al 30 aprile. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio. Inoltre, fino al 30 di aprile, l’Agente della Riscossione non potrà notificare nuove cartelle nè altri atti della riscossione quali ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.
Il D.L. Sostegni segue altri decreti emergenziali che hanno di volta in volta prorogato la sospensione dei pagamenti delle cartelle prevista dal D.L. Cura Italia.
La sospensione delle cartelle esattoriali nel D.L. Sostegni
Con il D.L. Sostegni, l’attività di riscossione dell’Ex Equitalia viene ulteriormente sospesa fino al 30 aprile. Da qui, fino a tale data, l’Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS nè avvisi di accertamento. Atti già affidati per il recupero all’Agente della riscossione. Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73. Nello specifico, la sospensione opera per i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. In base a quanto detto finora, il nuovo decreto proroga ulteriormente la sospensione dell’attività di riscossione. Sospensione disposta in primis con l’art. 68 del D.L. 18/2020 e poi di volta in volta proprogata dai vari decreti emergenziali.
Come si è arrivati alla proroga: i precedenti interventi normativi
La sospensione prorogata dal D.L. Sostegni è quella disposta lo scorso anno dal richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia (decreto legge 17 marzio 2020 n. 18). Decreto che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:
- cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi,
- da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
I versamenti oggetto di sospensione avrebbero dovuto essere effettuati in unica soluzione. Entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Dopo il D.L. Cura Italia:
- l’articolo 154 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) ha modificato il comma 1 dell’articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione;
- l’articolo 99 del decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020 n. 104), intervenendo sul richiamato comma 1 dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l’effettuazione dei pagamenti in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Il Decreto Legge n. 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche’ adempimenti e versamenti tributari”, ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente portato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020.
Il D.L. 7/2021 ha allungato la proroga al 28 febbraio 2021.
Si veda a tal proposto il nostro approfondimento cartelle esattoriali: pagamenti rinviati al 31 marzo.
Con il D.L. Sostegni la proroga è spostata al 30 aprile 2021. I pagamenti sospesi andranno effettuati entro il 31 maggio.
E’ da precisare che l’Agenzia delle entrate-riscossione ha comunicato con apposita FAQ che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021.
Proroga termini di riscossione e decadenza
Il D.L. Sostegni prevede anche un’allungamento dei termini di notifica delle cartelle.
In considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione sopra analizzato, il D.L. Sostegni, introduce i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione durante tale periodo.
In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all’interno dell’anno 2021, è disposto, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente:
- fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché,
- anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, se relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del DL n. 34/2020 (con ciò differendo, per esigenze di gradualità e scaglionamento nel tempo, i termini di notifica delle relative cartelle di pagamento),
la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento , ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo nonchè la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.