Sospensione dei Pignoramenti su stipendi, pensioni e indennità di disoccupazione

Il beneficio riguarda anche tutte le altre prestazioni a sostegno del reddito. Vediamo meglio di cosa si tratta.
4 anni fa
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Tra le misure urgenti di sostegno all’economia adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dei suoi inevitabili effetti economici negativi, il decreto rilancio ha previsto la sospensione, tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti su stipendi, pensioni, indennità di disoccupazione e di tutte le altre prestazioni a sostegno del reddito.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Il provvedimento è stato reso noto dall’Inps attraverso il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020: “Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili”.

 

Gestione sospensione dei pignoramenti

Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Durante il periodo interessato le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi, posticipando tutte le relative attività.

Gli accantonamenti effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere restituiti ai soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.

Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.

 

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